UNAGIPA - Unione Nazionale Giudici di Pace

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AVVERTENZE PER L'UTENZA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

INFORMAZIONI GENERALI

· Il ricorso va proposto al Giudice di Pace del luogo dove l’infrazione è stata commessa, individuato a norma dell’art. 22 bis della legge n. 689/81, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla contestazione o della notificazione del verbale di contravvenzione al CdS – ovvero – di 30 giorni dalla notificazione dell’Ordinanza Ingiunzione del Prefetto per le stesse e per le altre violazioni. Il mancato rispetto dei termini comporta, ex art. 23, primo comma, legge citata, l’inammissibilità del ricorso che sarà dichiarata con ordinanza ricorribile per Cassazione.
· A seguito della sentenza n. 114 del 5-8/4/04 della Corte Costituzionale, in G.U. n. 15 del 14.4.04, non è più dovuto il versamento della cauzione di cui all'art. 204 bis, terzo comma, del CdS.
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale versamento e chi lo avesse già fatto ( e il ricorso non è stata ancora discusso) può richiedere, con una semplice istanza (scaricabile dalla sezione "Modelli"), al medesimo GdP che tratterà il ricorso, la restituzione della somma versata.

· Il ricorso al GdP è del pari inammissibile, qualora sia stato preventivamente presentato analogo ricorso anche al Prefetto ex art. 203 CdS.". Al GdP, invece, può essere presentato ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto dovesse rigettare il ricorso a lui preventivamente ed esclusivamente proposto.

· Il ricorso deve essere firmato in originale dall’interessato e depositato presso l’Ufficio, sito in Milano, via Francesco Sforza, n. 23, dallo stesso o da persona da lui incaricata. Oppure spedito per posta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di via Francesco Sforza, n. 23 - 20122 Milano. Ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 24.3.2004 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 22 della legge n. 689/81 nella parte in cui non prevede che il ricorso possa essere presentato anche per posta. Il ricorso va spedito in cinque copie, allegando l'originale del verbale impugnato.

· Qualora il ricorrente non fosse residente nel territorio del Comune ove il Giudice di Pace esercita la giurisdizione, dovrà eleggere domicilio in quel Comune, indicando il recapito dove saranno indirizzate le notifiche dell’Ufficio. In mancanza, dovrà eleggere domicilio presso la Cancelleria del Giudice di Pace presso la quale avrà l’onere di attingere le informazioni relative al ricorso (data dell’udienza, nominativo e numero di stanza del Giudice).

· Qualora il ricorrente, senza addurre alcun legittimo impedimento, non dovesse presentarsi all’udienza stabilita, il Giudice, ex art. 23, comma quinto, legge citata, con ordinanza ricorribile in Cassazione, convaliderà il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione, fatti salvi i diversi provvedimenti di cui alle sentenze n. 534/90 e n. 507/95 della Corte Costituzionale.

INFORMAZIONI OPERATIVE
(per la sede di Milano)

1. Compilare il modulo del ricorso a disposizione degli utenti presso la stanza n. 29 piano terra dell’Ufficio;

2. Dopo aver compilato il modulo, fare quattro copie (fronte/retro) del ricorso;

3. Allegare al ricorso la fotocopia della busta contenente la contravvenzione al CdS o la cartella esattoriale;

4. Compilare la scheda informativa reperibile come al punto 1;

5. Allegare al ricorso l’originale dell’atto impugnato;

6. Prelevare il talloncino blu numerato di prenotazione dall’apposito dispensatore posto in prossimità della stanza n. 4.

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