Associazione
REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Art. 1
(Responsabili distrettuali)
Ogni due anni gl’iscritti di ciascuna sede della Regione , in regola con le contribuzioni annuali, sono convocati in Assemblea per eleggere il Comitato Direttivo Regionale.
Art. 2
(Nomina del Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo Regionale è composto da 12 componenti, di cui 9 scelti tra gl’iscritti della sede di Milano e 3 appartenenti ad altri Uffici della Regione.
Art. 3
(Convocazione dell’Assemblea)
Le assemblee degl’iscritti sono convocate dal Presidente e dal Segretario, anche su richiesta di venti iscritti.
Art. 4
(Sistema elettorale)
Sono eleggibili gl’iscritti che presentano o accettano la candidatura e che formano una lista unica di candidati. L’elezione può avvenire per acclamazione, a seguito di decisione unanime dell’Assemblea, o per votazione segreta degli aventi diritto.
Ogni iscritto può votare personalmente o mediante delega ad altro iscritto. Ogni iscritto può votare per un numero non superiore a cinque dei componenti da eleggere.
Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. I primi dei non eletti subentrano ai componenti che nel biennio si dimettono o che decadono dalla qualità di associato.