Associazione
Art. 1
(L’atto costitutivo)
E’ costituita l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace (UNAGIPA) con sede in Roma via Teulada 28/40. L’atto costitutivo del 21 aprile 1997 e successive modifiche è depositato presso il dr. Di Maio, Notaio in Roma. Il marchio adottato dall’Unione è stato depositato presso la C.C.I.A. al n. RM GG C005120.
Art. 2
(I soci)
L’Unione è aperta a tutti i Giudici di Pace per concretizzare su tutto il territorio nazionale la rappresentanza unitaria della categoria su base democratica.
Art. 3
(Gli scopi)
L’Unione ha il compito di:
·Tutelare gl’interessi morali, economici e giuridici dei Magistrati Giudici di Pace sia come categoria che come singoli;
·Procedere alla designazione o nomina di propri rappresentanti in seno a Organi e Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista;
·Promuovere qualsiasi iniziativa ed effettuare ogni altra attività per il migliore e ottimale espletamento della funzione giurisdizionale nel rispetto della dignità del Giudice di Pace;
·Prevedere per il raggiungimento degli scopi il ricorso alla pubblicazione di periodici.
La qualità di associato si perde per recesso, cessazione di attività, adesione ad altra Associazione, comportamento contrario agli scopi statutari o delibere dell’Unione. L’esclusione è deliberata a scrutinio segreto dal Comitato Direttivo Regionale su parere del Collegio dei Probiviri.
Art. 4
(Patrimonio)
Le entrate dell’Unione sono costituite da contributi dei singoli iscritti secondo importi e ripartizioni che saranno determinati annualmente dal Consiglio Nazionale, nonché da donazioni, lasciti e sovvenzioni di qualsiasi natura, accettati dal Comitato Direttivo, nel rispetto del principio dell’assoluta indipendenza dei Giudici di Pace.
Tutte la cariche sono gratuite. E’ consentito, nei limiti di bilancio solo il rimborso delle spese vive documentate e ammesse dal Comitato Direttivo.
Il mancato versamento del contributo associativo determina, previa deliberazione del Comitato Direttivo, su conforme parere del Collegio dei Probiviri, la sospensione dell’associato moroso da ogni attività in seno all’Unione.
Art. 5
(Gli Organi)
Sono organi dell’Unione:
· Il Consiglio Nazionale
· Il Comitato Direttivo
· Il Presidente e il Vice Presidente
· Il Segretario Generale e il vice Segretario Generale
· I Comitati Regionali e Distrettuali o Associazioni regionali esistenti
· Il Segretario Organizzativo e il Tesoriere
· La Consulta Nazionale
· Il collegio dei Probiviri
· Il Revisore dei conti
Art. 6
(Il Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Associazioni esistenti portatori della volontà degli iscritti della propria regione, nonché da delegati eletti ogni biennio in ragione di uno per ogni dieci iscritti. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, entro il mese di gennaio e di giugno e, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti Regionali, per deliberare sugli indirizzi operativi dell’Unione.
Il Consiglio Nazionale approva il bilancio annuale, fissa le linee operative dell’Unione e approva le modifiche statutarie ed elegge il Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei conti.
Art. 7
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è formato dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Associazioni regionali esistenti dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.
Sono componenti di diritto il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Generale e il Coordinatore della Consulta Nazionale.
Il Comitato Direttivo adotta tutte le decisioni attuative degl’indirizzi politici e operativi e pone in essere tutte le azioni conseguenti per la gestione dell’Unione.
Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
Elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Generale, il vice Segretario Generale, il Segretario Organizzativo e il Tesoriere.
Art. 8
(Il Presidente e il vice Presidente Nazionali)
Il Presidente e il vice Presidente Nazionali dell’Unione sono nominati per il periodo corrispondente ad un biennio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione. Convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio Nazionale.
In caso di assenza, d’impedimento o di dimissioni è sostituito a tutti gli effetti, fino a nuova nomina, dal vice Presidente.
Art. 9
(Il segretario Generale e il vice Segretario Generale Nazionali)
Il Segretario Generale e il vice Segretario Generale, in sua vece, sono eletti per un biennio dal Comitato Direttivo, attuano le decisioni del Comitato Direttivo e assumono tutte le iniziative operative necessarie alla realizzazione delle stesse.
Il Segretario Generale rappresenta l’Unione all’esterno per l’assolvimento delle attribuzioni allo stesso spettanti. Riferisce al Comitato Direttivo. Può essere sostituito, per gravi e motivate ragioni dal Comitato Direttivo con le stesse modalità richieste per la sua nomina. Fa parte di diritto del Comitato Direttivo.
E’ il garante della continuità dell’azione dell’Unione.
Istituisce, d’accordo con il Presidente, nuovi Comitati Distrettuali e Regionali e nomina i relativi responsabili.
Art. 10
(I Comitati Regionali)
I Comitati Regionali hanno competenza per l’intero territorio Regionale e sono composti dai Referenti degli Uffici circondariali e, per le regioni con più Distretti, dai Delegati Distrettuali.
Eleggono nel loro ambito il Presidente per ciascun biennio. Hanno ampia per le iniziative afferenti l’intera regione, hanno rapporti con i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello e dei Consigli Giudiziari.
Le competenze e l’autonomia dei Comitati Regionali saranno accresciute e rideterminate al momento dell’approvazione della legge sul federalismo con delibera del Consiglio Generale.
Le Associazioni regionali dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna e dell’Associazione distrettuale di Catania hanno, nell’ambito delle rispettive regioni e distretti, le funzioni previste per i Comitati Distrettuali e Regionali e sono regolate dagli Statuti vigenti che fanno parte integrante dello Statuto dell’Unione.
Art. 11
(I Comitati Distrettuali)
I Comitati Distrettuali sono costituiti da Giudici di Pace di ciascun Distretto e, in loro rappresentanza, dai Referenti eletti dai Giudici di Pace di ogni Circondario del Distretto riuniti in Assemblea; possono assumere iniziative autonome nell’ambito del territorio di competenza e hanno rapporti con i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello e dei Consigli Giudiziari.
Sono rappresentati da un delegato distrettuale eletto tra gl’iscritti all’Unione nell’ambito del distretto.
Art. 12
(Il Segretario Organizzativo e il Tesoriere)
Il Segretario Organizzativo e il Tesoriere durano in carica per un biennio.
Il Tesoriere ha il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione; redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone al Comitato; provvede agl’incassi e ai pagamenti; è responsabile della tenuta dei registri e dei documenti contabili.
Art. 13
(La Consulta Nazionale)
La consulta Nazionale è aperta a tutti gl’iscritti e non iscritti, esperti designati dai Comitati Regionali e dalle Associazioni Regionali.
La Consulta promuove dibattiti; ha compiti di studio, consulenza e proposte agli Organi deliberanti dell’Unione su questioni di particolare importanza che ineriscono agli scopi e all’attività dell’Unione. Intrattiene rapporti ai fini conoscitivi di studio con altre Associazioni che operano nell’ambito dell’Ordinamento Giudiziario Nazionale ed Europeo e con ogni altro organismo interessato ai problemi della Giustizia. E’ diretta da un Coordinatore con funzioni di Presidente e da un Segretario eletti dal Comitato Direttivo e può costituire nel proprio ambito Commissioni per lo studio di specifici problemi. Si riunisce almeno una volta l’anno.
Art. 14
( Il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti)
Il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti sono eletti dal Consiglio Generale e durano in carica un biennio.
Il Collegio è composto da tre Giudici di Pace e svolge funzioni di vigilanza sulla vita interna dell’Unione in aderenza allo Statuto e agl’indirizzi e ai programmi adottati dal Comitato Direttivo e dirime le controversie tra l’Unione e gli associati.
E’ escluso il ricorso a ogni altro rimedio contenzioso.
Il Revisore dei conti controlla le tenuta dei libri contabili, la stesura del bilancio e la regolarità dell’amministrazione dell’Unione.
Art. 15
(Modifiche allo Statuto)
Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Generale convocato dal Presidente con apposito ordine del giorno da inviarsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima.
Ferma restando l’autonomia interna dei Comitati regionali e Distrettuali nei settori di rispettiva competenza, le decisioni prese dal Comitato Direttivo avranno immediata efficacia nei confronti di tutti gl’iscritti.
Art. 16
(Le Deliberazioni)
Le Deliberazioni di ogni Organo collegiale dell’Unione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida con almeno la presenza di 1/3 degli aventi diritto e con il voto della maggioranza dei presenti.
Per modificare lo Statuto e l’atto costitutivo occorre la, invece, almeno la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e della metà in seconda convocazione e con il voto, in entrambe, della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni che riguardano la nomina o la revoca a carche associative o la persona dei singoli associati (ammissioni, revoche, sanzioni etc.) sono assunte con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e della metà in seconda convocazione e con il voto dei 2/3 dei presenti.
Sono ammesse deleghe in caso d’impedimento.
Norma Transitoria
Entro l’anno 2000 saranno indette tutte le assemblee distrettuali e regionali, nonché la riunione del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo per il rinnovo e l’attribuzione di tutte le cariche centrali. Fino a quando tutte le suddette operazioni non saranno completate, restano confermate quelle in atto degli Organi centrali deliberate nella riunione del Comitato Direttivo del 2 luglio 1999, mentre le rappresentanze territoriali daranno mantenute dai responsabili regionali e distrettuali della Lombardia, Veneto, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglie, Sardegna e Sicilia.